Impugnazione da parte del creditore della rinuncia all’eredità effettuata dal debitore

Impugnazione  ai sensi dell’art. 524 c.c. da parte del creditore della rinuncia all’eredità effettuata dal debitore: presupposti e onere della prova.

Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’Ordinanza del 4 marzo 2020 n. 5994.

Per l’impugnazione della rinunzia ereditaria, ai sensi dell’art. 524 c.c. e per come ribadito dalla Corte di Cassazione Sezione VI Civile con l’Ordinanza del 4 marzo 2020 n. 5994, è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.

Una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. Eventus damni), è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

L’impugnazione della rinunzia all’eredità, pertanto, pur distinguendosi sotto il profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità con l’azione revocatoria ordinaria, trattandosi sempre di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie.

Il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 524 c.c. ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio” che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.

Pertanto, una volta che il creditore abbia assolto a tale onere probatorio, è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Avvocato Gaetana GIOVANE